|
 |

U.O. Malattie Infettive - Az. Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano |
|
Area Legale Pubblicazioni |
|
AIDS-Aiuto legale (Parte3/3) - G. M. Cannella
Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre 1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. 4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale. 5. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, nonchè dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo art. 8, introdotto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla predetta legge n. 210 del 1992. 6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonchè al figlio contagiato durante la gestazione. 7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2. 8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano limitatamente all'anno 1997. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutati pari a lire 64,6 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente con corrispondente contenimento dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. 9. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente: <<1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'art. 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative>>. 10. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente: <<1-bis. Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata>>. 11. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, che provvedono, entro novanta giorni dalla data del ricevimento, ad inviarle alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 9 del presente articolo. 12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le commissioni medico-ospedaliere di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 13. Alla presente legge sarà data la massima pubblicità a cura degli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome tramite affissione di copia della medesima presso ogni ufficio delle prefetture e delle aziende unità sanitarie locali competente in materia di invalidi civili, presso ogni caserma militare, presso gli uffici delle aziende unità sanitarie locali competenti in materia di vaccinazioni, presso tutti i consolati all'estero della Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e delle case di cura private, nonchè nei locali adibiti al servizio trasfusionale. Essa sarà altresì pubblicata nel Bolletino Ufficiale del Ministero della sanità. Art. 2. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 aprile 1997, n. 92. Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. MASSIME GIURISPRUDENZIALI * * * * * Ente Giudicante TAR Anno 1997 Data 1997/09/09 T.A.R. Sicilia, Palermo, 9 settembre 1997, n. 1309 SANITA' E SANITARI - Malattie infettive e sociali L'art. 1 l. 5 giugno 1990 n. 135, nel prevedere un piano di interventi contro l 'Aids, autorizza, tra l'altro, alla lett. b), l'istituzione e il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali e, alla lett. c), l'assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie infettive e dei laboratori di cui alla lett. b); pertanto, tale norma non sancisce un obbligo per le Usl di dar luogo, comunque, ad un ampliamento degli organici dei detti laboratori, restando logicamente affidata alla discrezionalità delle singole amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà organizzativa, di stabilire, di volta in volta, in base alle accertate esigenze tecniche del servizio, le assunzioni da effettuare. Parti in causa Fonti Ragiusan, 1998, f. 3-4, 35Rif. alle leggi LG 5 giugno 1990 n. 135, art. 1 Ente Giudicante CASCP Anno 1997 Data 1997/03/04 Cass. pen., sez. I, 4 marzo 1997, n. 1811 MISURE CAUTELARI PERSONALI - Revoca e sostituzione In materia di applicazione di misure coercitive personali, l'aggravamento o l'alleggerimento delle esigenze cautelari sono determinati non soltanto dal mutamento delle circostanze di fatto di cui al secondo e al comma 4 dell'art. 299 c.p.p., ma anche da modificazione della normativa dovuta a nuovo dettato legislativo ovvero a pronuncia di illegittimità costituzionale - in ordine alla valenza riconosciuta dal legislatore a determinate circostanze di fatto sintomatiche della presenza o assenza ovvero della gravità, o non, di esigenze cautelari. (Fattispecie in tema di ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti di persona affetta da AIDS e imputata di delitti di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., a seguito della sentenza 18 ottobre 1995 n. 439 della Corte costituzionale). Parti in causa MulèFonti CED Cassazione, 1997Rif. ai codici CPP art. 275CPP art. 299CPP art. 286B Ente Giudicante CASCP Anno 1996 Data 1996/04/29 Cass. pen., sez. I, 29 aprile 1996 ESECUZIONE PENALE - Esecuzione: (rinvio) L'apprezzamento positivo della situazione d'inconciliabilità delle particolari condizioni di salute del condannato, malato di A.I.D.S., con il regime carcerario - presunto "ex lege" quando l'espiazione della pena possa avvenire con verosimile pregiudizio della salute del soggetto e di quella della popolazione carceraria - comporta conseguentemente, una volta accertata in concreto, il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, senza che sia consentito al giudice di optare di ufficio per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Parti in causa PassavantiFonti Cass. Pen., 1997, 2453Rif. ai codici CP art. 146CPP art. 286BRif. alle leggi LG 26 luglio 1975 n. 354, art. 47C Ente Giudicante CCON Anno 1996 Data 1996/03/08 C. conti, sez. contr., 8 marzo 1996, n. 52 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Ministeri In attesa della completa attuazione del d.lg. n. 266 del 1993, di riorganizzazione del Ministero della sanità, è legittima la nomina da parte del Ministero di una commissione per la valutazione delle offerte relative ad una campagna informativa educativa per la prevenzione dell'Aids, nomina che ai sensi del d.lg. n. 29 del 1993, trattandosi di atto di gestione e non di atto politico dovrebbe essere effettuata - a riorganizzazione avvenuta - dal dirigente generale competente per materia. Parti in causa Min. sanitàFonti Riv. Corte Conti, 1996, fasc. 2, 21Rif. alle leggi DLT 3 febbraio 1993 n. 29, art. 3DLT 30 giugno 1993 n. 266 Ente Giudicante CCOS Anno 1995 Data 1995/10/18 Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 439 MISURE CAUTELARI PERSONALI - Questioni di legittimità costituzionale - Misure cautelari: (presupposti ed esigenze) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 286-bis comma 1 c.p.p., nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone ivi indicate, anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275 comma 4 del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti (la Corte, richiamati i principi affermati nella sentenza n. 438 del 1995, ha ritenuto privo di ragionevolezza il divieto assoluto di custodia cautelare in carcere stabilito per i soli malati di Aids, dovendo per essi operare, pur con i temperamenti resi necessari dalla peculiarità del morbo, la generale regola che consente, anche nel caso di malattie altrettanto gravi, l'adozione della misura carceraria, allorchè esigenze cautelari di eccezionale rilevanza facciano ritenere inadeguata qualsiasi altra misura. Parti in causa VonaFonti Cass. Pen., 1996, 34,, 2059, n. APRILEDir. Pen. e Processo, 1996, 27, 319, n. VITELLOForo It., 1996, I, 1554, n. IZZOGiur. It., 1996, I, 116Rif. ai codici COST art. 2COST art. 3COST art. 32CPP art. 286B Ente Giudicante CCOS Anno 1995 Data 1995/10/18 Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 438 PENA - Questioni di legittimità costituzionale - Pena, in generale L'art. 146 comma 1 n. 3 c.p., aggiunto dall'art. 2 d.l. 14 maggio 1993 n. 139, convertito dalla l. 14 luglio 1993 n. 222, ove si stabilisce il rinvio obbligatorio ed automatico dell'esecuzione della pena se questa debba aver luogo nei confronti di persona affetta da sindrome conclamata da immunodeficienza acquisita (aids) e di chi presenti grave deficienza immunitaria da h.i.v. secondo i parametri stabiliti con d.m. 25 maggio 1993, contrasta con gli art. 3 e 32 cost. nella parte in cui non consente al giudice di accertare in concreto se, ai fini dell'esecuzione della pena, le effettive condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con lo stato di detenzione e se, in relazione alle strutture disponibili, (appositi presidi di diagnosi e cura esistenti all'interno degli istituti penitenziari o utilizzo dei provvedimenti di ricovero in luoghi esterni a norma dell'art. 11 dell'ordinamento penitenziario), la stessa esecuzione della pena possa avvenire senza pregiudizio per la salute della restante popolazione carceraria. Parti in causa Corrao e altroFonti Cons. Stato, 1995, II, 1705Arch. Nuova Proc. Pen., 1995, 775Riv. Pen., 1995, 1295Rif. ai codici COST art. 3COST art. 32CP art. 146Rif. alle leggi LG 26 luglio 1975 n. 354, art. 11DL 14 maggio 1993 n. 139, art. 2LG 14 luglio 1993 n. 222 Ente Giudicante CASCP Anno 1995 Data 1995/09/22 Cass. pen., sez. I, 22 settembre 1995, n. 4520 ESECUZIONE PENALE - Misure di sicurezza: in genere Le disposizioni che prevedono il divieto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere e l'obbligo di disporre il rinvio dell'esecuzione nei confronti delle persone malate di AIDS sono di stretta applicazione. Ne consegue che la persona affetta da tale patologia alla quale sia stata applicata misura di sicurezza detentiva (nella specie ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario), non ha titolo per fruire di differimento dell'esecuzione della misura stessa. Parti in causa DamianiFonti Cass. Pen., 1996, 3366Giust. Pen., 1996, III, 422Rif. ai codici CP art. 146CP art. 207CP art. 215CPP art. 286BCPP art. 658Rif. alle leggi DL 14 maggio 1993 n. 139, art. 1DL 14 maggio 1993 n. 139, art. 2LG 14 luglio 1993 n. 222 Ente Giudicante TRIB Anno 1995 Data 1995/04/01 Trib. Roma, 1 aprile 1995 INGIURIA E DIFFAMAZIONE Integra gli estremi della diffamazione a mezzo stampa, e comporta responsabilità civile per lesione del diritto alla reputazione, la pubblicazione su un quotidiano di articoli contenenti notizie false e valutazioni discriminatorie (nella specie, un quotidiano aveva pubblicato, nella cronaca locale, la falsa notizia che una donna aveva contratto l'Aids a seguito di inseminazione artificiale suscitando nell'opinione pubblica locale allarme per la prospettata ipotesi che la donna potesse svolgere un'attività lavorativa a contatto con il pubblico). Parti in causa Courrier c. Soc. Romana ed. e altroFonti Foro It., 1996, I, 658Rif. ai codici CC art. 2043CP art. 595 Ente Giudicante CASCP Anno 1994 Data 1994/11/22 Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 1994 CARCERI - Istituti di prevenzione e di pena Poichè, a norma dell'art. 11 l. 26 luglio 1975, n. 354, l'assistenza sanitaria è prestata nel corso della permanenza del detenuto nell'istituto penitenziario con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati, e poichè il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche, qualora muoia per AIDS un detenuto che, all'atto dell'ingresso in carcere, era indicato solo quale sieropositivo da HIV, e non già come effetto da AIDS conclamato, e che si era rifiutato di sottoporsi a visite, chiudendosi in volontario isolamento, è responsabile del reato di omicidio colposo il sanitario che, per un certo periodo di tempo (superiore a due mesi), non abbia visitato il detenuto detto qualora, risultando documentalmente le condizioni per l'evoluzione del male a breve scadenza, sia stato in possesso di elementi per valutare adeguatamente i sintomi e per rendersi conto che il detenuto non poteva più essere considerato solo un sieropositivo. Parti in causa ZuccarelloFonti Cass. Pen., 1996, 2367, n. VITELLORiv. Pen., 1996, 755Giust. Pen., 1996, II, 249Rif. ai codici CP art. 589Rif. alle leggi LG 26 luglio 1975 n. 354, art. 11 Ente Giudicante TMIN Anno 1994 Data 1994/10/04 Trib. Minorenni Bologna, 4 ottobre 1994 ADOZIONE - Questioni di legittimità costituzionale - Affidamento preadottivo Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 l. 4 maggio 1983 n. 184, in relazione agli art. 31 e 32 della cost., nella parte in cui, ai fini della valutazione dell'idoneità dei coniugi a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare, non consente al giudice di prendere in considerazione altri familiari diversi dai coniugi stessi (nella specie, la presenza in famiglia di altro minore adottato affetto da AIDS). Parti in causa G.S.Fonti Famiglia e Diritto, 1995, 144, n. DOGLIOTTIRif. ai codici COST art. 31COST art. 32Rif. alle leggi LG 4 maggio 1983 n. 184, art. 6 Ente Giudicante CCOS Anno 1994 Data 1994/06/02 Corte cost., 2 giugno 1994, n. 218 SANITA' E SANITARI - Malattie infettive e sociali - Questioni di legittimità costituzionale Il legislatore, avendo riconosciuto l'esistenza di attività e servizi che comportano rischi per la salute dei terzi, quando gli operatori addetti siano portatori di una malattia diffusiva quale l'aids, non può non disporre, a tutela del diritto alla salute, l'obbligo degli addetti ai servizi di sottoporsi ad accertamenti preventivi, che rientrano negli accertamenti sanitari, previsti dall'art. 32 cost.; pertanto, è costituzionalmente illegittimo l'art. 5 comma 3 e 5 l. 5 giugno 1990 n. 135, per violazione dell'art. 32 cost., nella parte in cui non prevede che gli accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività dell'infezione da h.i.v. debbano essere compiuti, anche senza l'assenso dell'interessato, quando l'operatore debba esplicare attività che comportino rischi per la salute dei terzi. Parti in causa Marchioro c. Assoc. opera Immacolata ConcezioneFonti Cons. Stato, 1994, II, 837Giust. Civ., 1994, I, 2096Giur. Costit., 1994, 1812Mass. Giur. Lav., 1994, 469Notiz. Giur. Lav., 1994, 506Riv. Giur. Lav., 1994, II, 840, n. FASSINARif. ai codici COST art. 32Rif. alle leggi LG 5 giugno 1990 n. 135, art. 5 Ente Giudicante CASCP Anno 1994 Data 1994/04/08 Cass. pen., sez. V, 8 aprile 1994 INGIURIA E DIFFAMAZIONE La sindrome derivante da deficienza immunitaria, comunemente denominata Aids, è notoriamente collegata alla sfera sessuale ed all'uso di sostanze stupefacenti. Pertanto, il diffondere attraverso il mezzo della stampa la notizia, non vera, che una persona è affetta da tale malattia, incide negativamente sulla sua sfera morale e si risolve, quindi, in un'offesa della sua reputazione, che integra il reato di diffamazione. Parti in causa Carapucci e altroFonti Riv. Pen., 1995, 768Mass. Pen. Cass., 1994, fasc. 12, 6Rif. ai codici CP art. 595 Ente Giudicante CNS Anno 1993 Data 1993/05/12 Cons. Stato (Sez. I), 12 maggio 1993, n. 497 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Contratti: forme di contrattazione Le reiterate conferme degli appalti per l'aggiudicazione delle campagne pubblicitarie educativo-informative sull'Aids, non giustifica il ricorso alla trattativa privata per i successivi appalti, soprattutto quando siano apportate sostanziali modificazioni alle prestazioni richieste; pertanto, l'appalto della quinta campagna sull'Aids per il quale peraltro è prevista una modificazione degli strumenti di comunicazione dei problemi relativi alla sindrome in questione, non può essere affidata a trattativa privata agli aggiudicatari dei precedenti appalti, ma deve essere conferito in seguito a gara pubblica, in base alla direttiva Cee n. 50 del 1992 che disciplina gli appalti pubblici di servizi, compresi quelli pubblicitari, ove l'importo dei contratti sia pari o superi 200.000 Ecu. Parti in causa Min. sanitàFonti Cons. Stato, 1994, I, 983 Ente Giudicante CCON Anno 1993 Data 1993/04/21 C. conti, sez. contr., 21 aprile 1993, n. 64 SANITA' E SANITARI - Sanità, in genere La disposizione contenuta nell'art. 5, 1° comma, prima parte, d.l. 8 febbraio 1988 n. 27, convertito con modificazione dalla l. 8 aprile 1988 n. 109, che testualmente recita , deve essere interpretato coerentemente al dettato costituzionale nel senso che la ivi ammessa può ritenersi consentita soltanto allorquando gli atti contrari alle leggi vengano a trovarsi in rapporto di necessaria strumentalità col fine perseguito dalla norma che alle predette leggi consente la deroga (nella specie, è stata ritenuta non giustificata l'elargizione di un compenso, per i componenti dei quattro comitati di vigilanza istituiti per la realizzazione di un programma informativo per la lotta all'Aids, in contrasto con quanto stabilito dagli art. 1 e 2 d.p.r. 11 gennaio 1956 n. 5, nel testo modificato, dall'art. 1 l. 5 giugno 1967 n. 417). Parti in causa Min. sanitàFonti Cons. Stato, 1993, II, 1777Rif. alle leggi DL 8 febbraio 1988 n. 27, art. 5LG 8 aprile 1988 n. 109DPR 11 gennaio 1956 n. 5, art. 1DPR 11 gennaio 1956 n. 5, art. 2LG 5 giugno 1967 n. 417, art. 1 Ente Giudicante PRET Anno 1993 Data 1993/01/27 Pret. Parma, 27 gennaio 1993 ESERCIZIO ABUSIVO Commette il reato di esercizio abusivo della professione di farmacista l'esercente un negozio di erboristeria che pone in commercio prodotti cui sono attribuite finalità terapeutiche, poichè, in base alla vigente legislazione, tali prodotti sono "assimilati" ai medicinali in quanto "presentati", e cioè pubblicizzati o reclamizzati, come sostanze aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie (nella specie, la vendita dei prodotti era accompagnata da specifiche pubblicazioni in cui venivano indicati oltre quattrocentocinquanta tipi di malattie curabili, tra cui l'Aids, il cancro, la leucemia, le metastasi. Parti in causa Visconti e altroFonti Foro It., 1994, II, 675Rif. ai codici CP art. 348Rif. alle leggi RD 3 marzo 1927 n. 478, art. 1RD 3 marzo 1927 n. 478, art. 9RD 3 marzo 1927 n. 478, art. 15LG 6 gennaio 1931 n. 99, art. 1RD 27 luglio 1934 n. 1265, art. 100DLT 29 maggio 1991 n. 178, art. 1DLT 29 maggio 1991 n. 178, art. 8 Ente Giudicante CCOS Anno 1992 Data 1992/06/10 Corte cost., 10 giugno 1992, n. 263 SANITA' E SANITARI - Diritto sanitario, in genere - Questioni di legittimità costituzionale L'art. 1, lett. b), d. p. r. 14 settembre 1991 non ha introdotto una riserva di quote di trattamento domiciliare dei malati di Aids a favore del convenzionamento con istituzioni di volontariato, dovendo il cit. art. 1, lett. b), d. p. r. 14 settembre 1991 essere interpretato nel senso che è consentita l'utilizzazione delle istituzioni di volontariato, in via collaborativa ed integrativa, rispetto all'impegno del personale ospedaliero. Parti in causa Reg. Lombardia c. Pres. Cons.Fonti Cons. Stato, 1992, II, 854 Ente Giudicante GCAP Anno 1992 Data 1992/01/24 Giurì Codice Autodisciplina pubblicitaria, 24 gennaio 1992 CONCORRENZA E PUBBLICITA' - Pubblicità, in genere Viola l'art. 2 cap il messaggio pubblicitario relativo ad un prodotto disinfettante che, dando particolare enfasi all'efficacia del prodotto nei confronti del virus Hiv, avvalora la tesi, scientificamente non sostenibile, che il contagio da Aids possa essere mediato da oggetti, il che risulta invece indubbiamente ingannevole. Parti in causa Comitato accertam. applicaz. codice autodisciplina pubbl. c. Soc.Sidas 3Fonti Rass. Dir. Farm., 1992, 697 Ente Giudicante VAR Anno 1991 Data 1991/04/30 Bundesgerichtshof, 30 aprile 1991 RESPONSABILITA' CIVILE - Amministrazione Pubblica: (casistica) La responsabilità dell'ospedale che ha provveduto alla raccolta del sangue ed ha poi effettuato la trasfusione con sangue infetto da Hiv va valutata, nei confronti del marito della paziente trasfusa, divenuto anch'egli sieropositivo, in base alla disciplina prevista in generale per la responsabilità civile dal pgr. 823 I Bgb (Bgb pgr. 823); l'infezione da virus Hiv costituisce una Gesundheitsverletzung ai sensi del pgr. 823 I Bgb anche se non si è ancora sviluppata in Aids conclamato (Bgb pgr. 823 I). Parti in causa UniversitàtskrankenhausFonti Giur. It., 1992, I, 1, 800, n. ARIETTI Ente Giudicante TAR Anno 1990 Data 1990/09/11 T.A.R. Lazio, sez. II, 11 settembre 1990, n. 1625 SANITA' E SANITARI - U. S. L.: (strutture e servizi) L'istituzione di una comunità-alloggio limitata a pochi soggetti affetti da Aids ha essenzialmente natura di struttura residenziale collettiva e la presenza in essa di personale sanitario non fa assumere a tale struttura i connotati propri di uno stabilimento sanitario che provvede al ricovero di ammalati, come previsto dalla l. reg. Lazio 31 dicembre 1987, n. 64. Parti in causa Piga c. Com. RomaFonti Trib. Amm. Reg., 1990, I, 3417Rif. alle leggi LR Lazio 31 dicembre 1987 n. 64 Ente Giudicante PRET Anno 1989 Data 1989/03/22 Pret. Torino, 22 marzo 1989 OMICIDIO COLPOSO - Infortuni sul lavoro: colpa: costruttore - Responsabilità del medico e dell'esercente professioni sanitarie Rispondono del reato di lesioni personali colpose gravi, commesso con la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, il primario di un reparto di ed il responsabile di una ditta fornitrice per aver omesso sia di indicare sia di far adottare al personale ospedaliero misure precauzionali per l'uso di un'apparecchiatura per il monitoraggio cruento della pressione sanguigna e, dunque, per non aver impedito che una fuoriuscita di sangue dall'apparecchiatura applicata a un paziente ammalato di Aids (verificatasi al momento della rimozione del trasduttore dalla cupola in occasione delle operazioni necessarie per il trasporto del paziente stesso in altro reparto) investisse in più parti del corpo una infermiera priva in quel momento di mezzi personali di protezione, provocandole un'infezione da Hiv con indebolimento permanente del sistema immunitario, dell'organo della procreazione e delle funzioni psichiche. Parti in causa MaritanoFonti Foro It., 1990, II, 58, n. FIANDACARif. ai codici CP art. 43CP art. 583CP art. 590Rif. alle leggi DPR 27 aprile 1955 n. 547, art. 377DPR 27 aprile 1955 n. 547, art. 382DPR 19 marzo 1956 n. 302, art. 4DPR 19 marzo 1956 n. 302, art. 7DPR 27 marzo 1969 n. 128, art. 7DPR 20 dicembre 1979 n. 761, art. 63 Ente Giudicante TRIB Anno 1988 Data 1988/09/28 Trib. Firenze, 28 settembre 1988 LAVORO (RAPPORTO) - Accertamenti sanitari - Sanzioni disciplinari Il lavoratore contrattualmente obbligato a prestare la sua attività all'estero è tenuto a sottoporsi agli accertamenti sanitari richiesti dallo stato estero per la concessione del visto di ingresso (nella fattispecie i giudici di merito hanno ritenuto legittima la trattenuta della retribuzione corrispondente al periodo non lavorato operata da una società di navigazione nei confronti di un pilota da essa dipendente che, essendo stato destinato ad operare in trasferta sullo scalo di Tripoli, aveva rifiutato di sottoporsi agli esami clinici anti Htlv 3° °anti-Aids necessari per presentare la certificazione sanitaria attestante la sieronegatività così come prescritto dalle autorità libiche per la concessione del visto di ingresso ai lavoratori stranieri). Parti in causa Santorum c. Soc. ElitosFonti Riv. It. Dir. Lav., 1989, II, 133 |
|
Pagina aggiornata il 13 Aprile 2005 |
|
| |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Registrati
Perso la Password ? |
 |
|
 |
Corsi con Tecnica a Distanza.
Il servizio è attivo. Ciccare qui per accedere ai corsi.
|
|
 |
|
 |
| Milano, 4 Marzo 2005 : |
| IV Workshop Emergenza e management delle resistenze al virus HIV |
Collegati |
|
|
 |
|
 |
| Milano, 5 Marzo 2005 : |
VIII Congresso internazionale AIDS e assistenza domiciliare
Donne e Anziani:
i nuovi protagonisti |
Collegati |
|
| |
|