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U.O. Malattie Infettive - Az. Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano |
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AIDS-Aiuto legale (Parte2/3) - G. M. Cannella
Art. 2. 1. I finanziamenti di cui al precedente art. 1 sono accordati dalla B.E.I. e dalla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità e le procedure praticate da detti organismi, mentre quelli concessi dagli altri istituti di credito saranno regolati secondo modalità stabilite nelle disposizioni successive. Art. 3. 1. I mutui sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso, il tasso di interesse annuo posticipato applicabile -- o l'equivalente semestrale -- non può superare il tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario-edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri: a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, riferito al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione; b) RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) media aritmetica semplice del tasso interbancario a tre mesi rilevato dal comitato di gestione del MID e dell'A.T.I.C. e pubblicato quotidianamente sul Sole-24 Ore con una maggiorazione dello 0,75. Al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80. Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro. Art. 4. 1. I mutui di cui al precedente art. 1 avranno una durata non inferiore a dieci e non superiore a quindici anni. 2. L'ammortamento decorre, per l'intero ammontare dell'operazione, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula del contratto e le relative rate devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi. Le rate semestrali avranno scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. 3. Gli eventuali interessi di preammortamento sono posti a carico del bilancio dello Stato e saranno corrisposti unitamente alla prima rata di ammortamento dei mutui cui si riferiscono ed il loro importo sarà gravato degli interessi, al medesimo tasso del mutuo, sulle somme dovute dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso. Art. 5. 1. Ai fini dell'assunzione dei mutui di cui all'art. 2, nonchè di quelli con la Cassa depositi e prestiti e con la B.E.I., le regioni, le università degli studi con policlinici a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono trasmettere, per la preventiva autorizzazione, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Serv. IV - Div. III, l'istanza recante l'indicazione dell'azienda di credito prescelta, dell'opera o delle opere oggetto del finanziamento, con allegata certificazione dei competenti organi regionali attestante l'avvenuto accertamento di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 492/1993. La predetta istanza con la documentazione allegata dovrà essere trasmessa anche al Ministero della sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria. 2. L'autorizzazione concessa dal Ministero del tesoro, sentito il Ministero della sanità, è trasmessa agli enti interessati, all'azienda di credito prescelta, ovvero all'istituto bancario capofila, in caso di pool, nonchè alla Cassa depositi e prestiti e, per conoscenza, al Ministero della sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria, e deve essere menzionata nel contratto di mutuo. 3. Le regioni, le università con policlinici a gestione diretta e gli istituti di cui al comma 1, successivamente all'autorizzazione ministeriale, perfezionano l'operazione di finanziamento con l'azienda di credito in precedenza prescelta, nel rispetto della normativa di cui al presente decreto, ovvero con la Cassa depositi e prestiti e con la B.E.I. nel rispetto delle procedure proprie per questi ultimi organismi. Art. 6. 1. L'azienda di credito mutuante, in proprio o in quanto capofila nei casi di pool, deve versare l'importo del mutuo stesso in unica soluzione sul conto corrente infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato ovvero nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato dagli altri enti mutuatari dandone comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Serv. II - Div. VI. 2. I rapporti finanziari tra le aziende di credito partecipanti al pool, derivanti dalla somministrazione del mutuo e dalle riscossioni delle rate di ammortamento, sono regolati esclusivamente tra di loro, rilevando, nei rapporti esterni, esclusivamente l'azienda capofila. 3. Le università degli studi con policlinici a gestione diretta e gli istituti di cui al precedente art. 5, successivamente all'accreditamento dell'importo del mutuo nella contabilità speciale di cui al primo comma, possono disporre l'utilizzazione della somma accreditata in relazione al fabbisogno. 4. Le regioni possono disporre l'utilizzazione delle somme accreditate sulla base di apposite dichiarazioni, da trasmettere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Serv. II - Div. VI, sottoscritte dal legale rappresentante ed attestanti la causale del prelevamento in base ai documenti giustificativi della spesa in possesso delle regioni medesime. Art. 7. 1. Gli istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla B.E.I., dopo la stipula del contratto di mutuo, trasmetterranno alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Serv. IV - Div. III, la seguente documentazione in duplice copia: a) contratto di mutuo; b) piano di ammortamento. 2. Le rate di ammortamento saranno rimborsate agli istituti finanziatori alle scadenze contrattuali per il tramite della Cassa depositi e prestiti, alla quale il Ministero del tesoro - Serv. IV - Div. III, provvederà a mettere a disposizione tempestivamente i relativi importi, con imputazione della spesa all'apposito cap. 7855 dello stato di previsione di questo Ministero. 3. Il pagamento delle rate agli istituti mutuanti sarà disposto con emissione di mandato sulla tesoreria provinciale dello Stato competente nel territorio in cui è ubicata la sede centrale dell'istituto mutuante. I titoli saranno resi esigibili con quietanza dei legali rappresentanti degli istituti ai sensi dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ovvero -- dietro esplicita richiesta degli istituti medesimi -- con una delle modalità agevolative previste dall'art. 533 delle istruzioni generali servizio del Tesoro, modificate con decreto ministeriale n. 77286 del 14 luglio 1981. Art. 8. 1. La spesa relativa alle rate di ammortamento dei mutui -- comprensive degli eventuali interessi di preammortamento -- corrisposte il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e per tutta la durata dei mutui è imputata sull'apposito conto corrente infruttifero della Cassa depositi e prestiti. A tal fine gli istituti mutuanti trasmetteranno alla Cassa medesima, e per conoscenza al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Serv. IV - Div. III, la richiesta di pagamento delle rate almeno novanta giorni prima della scadenza, con l'indicazione del tasso di interesse utilizzato per la determinazione della rata stessa. In caso di inosservanza del predetto termine sarà corrisposto il pagamento di un importo pari a quello della rata precedente, salvo conguaglio senza interessi. 2. Al fine di consentire al Ministero del tesoro - Serv. IV - Div. III, la messa a disposizione in tempi utili del complessivo fabbisogno finanziario, la Cassa depositi e prestiti comunicherà al predetto dicastero almeno quaranta giorni prima delle scadenze contrattuali l'ammontare complessivo delle rate da accreditare agli istituti mutuanti. _Tipo Doc. DCMN_ Anno 1995_ Data 1995/06/28_ Decreto Ministeriale 28 giugno 1995 (in Gazz. Uff., 3 luglio, n. 153). (del Direttore generale del tesoro)_ Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1995. _ Il Direttore generale del tesoro:Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 1991, del 24 giugno 1993 e, da ultimo, dal decreto interministeriale 17 febbraio 1994, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;Visto che con i suindicati decreti viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05 % più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, regolate dai decreti ministeriali del 27 ottobre 1990, del 25 marzo 1991, del 24 giugno 1993 e dal decreto ministeriale del 17 febbraio 1994:--rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 11,915 %;--media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 10,50568 %;Ritenute valide tali comunicazioni;Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;Decreta:Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 luglio 1990, n. 135, e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile è pari all'11,60 %.In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1995 è pari al 12,40 %. _Tipo Doc. DCMN_ Anno 1996_ Data 1996/06/28_ Decreto Ministeriale 28 giugno 1996 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 155). (del Direttore generale del tesoro)_ Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 4 dicembre 1993, n. 492, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1996. _ Il Direttore generale del tesoro:Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, modificato dai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 nonchè, da ultimo, dal decreto interministeriale 17 febbraio 1994, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;Visto che con i suindicati decreti viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, regolate dai cennati decreti:rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 9,118%;media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 8,9602%;Ritenute valide tali comunicazioni;Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;Decreta:Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile è pari al 9,40%.In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1996 è pari al 10,20%. _Tipo Doc. DCMN_ Anno 1997_ Data 1997/06/26_ Decreto Ministeriale 26 giugno 1997 (in Gazz. Uff., 30 giugno, n. 150) (del Direttore generale del tesoro)._ Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1997. _ Il Direttore generale del tesoro: Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria; Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75; Visto che con il decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993: rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 7,021%; media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 6,8721%; Ritenute valide tali comunicazioni; Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile è pari al 7,30%. In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1997 è pari all'8,10%. _Tipo Doc. DCRT_ Anno 1997_ Data 1997/12/20_ DECRETO 20 dicembre 1997 (in Gazz. Uff., 31 dicembre 1997)._ Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1998, GU311297. _ IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 ottobre 1993, n 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria; Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75; Visto il decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, con il quale viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993: rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 5,806%; media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 6,5209%; Ritenute valide tali comunicazioni; Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e' pari al 6,55%. In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1998 e' pari al 7,35%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. _Tipo Doc. DCRT_ Anno 1998_ Data 1998/06/30_ DECRETO 30 giugno 1998 (in Gazz. Uff., 1 lulgio 1998)._ Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1998, GU010798. _ IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 ottobre 1993 n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria; Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75; Visto il decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, con il quale viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% pi- vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993: rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,926%; media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 5,1384%; Ritenute valide tali comunicazioni; Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; Decreta: Articolo unico. Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile è pari al 5,40%. In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1998 è pari al 6,20%. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. _Tipo Doc. DLBZ_ Anno 1998_ Data 1998/12/22_ DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998, n. 149 (in Gazz. Uff., 12 marzo 1999)._ Ammissione a finanziamento di progetti del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS - Legge 5 giugno 1990, n. 135. (Deliberazione n. 149/98), GU120399. _ IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma - per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492; Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge 492/1993 che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome; Visto il decreto legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS; Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995, modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonchè il termine per il successivo inoltro al Comitato interministeriale per la programmazione economica delle istanze dei relativi finanziamenti; Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, è decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996; Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto legislativo n. 478/1996; Visto l'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente la disciplina delle modalità di ridestinazione dei finanziamenti residui alla data del 31 agosto 1996, secondo le modalità stabilite dall'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34 /1996, per gli interventi di edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica nonchè per il riordino delle competenze di questo comitato, a norma del predetto art. 7 della legge n. 94/1997; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, in base al quale è previsto che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo comitato siano trasferiti alle amministrazioni competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale; Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già oggetto delle deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1990 - e 30 luglio 1991; Vista la propria deliberazione n. 55 del 6 maggio 1998 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998 - con la quale si è provveduto alla ridestinazione dei finanziamenti residui relativi al programma AIDS, pari a L. 464.668.231.592, assegnando alle regioni interessate la somma complessiva di L. 270.861.646.433 sulla base degli interventi individuati ed accantonando la somma residua di L. 193.806.585.159 in attesa di ulteriori verifiche istruttorie da parte del Ministero della sanità; Considerato che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione prevista dal sopracitato decreto legislativo n. 430/1997, le amministrazioni interessate presentano a questo comitato, nell'ambito della predetta somma di L. 270.861.646.433, le relative richieste di finanziamento, secondo l'attuale procedura; Viste le istanze presentate dalla regione Veneto e dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù, concernenti, rispettivamente, l'ammissione a finanziamento del progetto relativo al completamento del nuovo gruppo operatorio e rianimazione dell'ospedale di Castelfranco Veneto (Treviso) e del progetto relativo all'acquisto attrezzature per potenziamento del laboratorio di virologia presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma; Visti i pareri del Ministero della sanità in data 18 dicembre 1998; Tenuto conto delle competenze attribuite dall'articolo 7, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico; Delibera: A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti: Regioni/Enti Mutuo a carico dello Stato - -Veneto:completamento del nuovo gruppooperatorio e rianimazione dell'Ospedaledi Castelfranco Veneto (Treviso) 1.500.000.000Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma:acquisto attrezzature per potenziamento deilaboratori 300.000.000L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il Comitato interministeriale per la programmazione economica della regolare attuazione della presente deliberazione. _Tipo Doc. DLBZ_ Anno 1998_ Data 1998/12/22_ DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998, n. 149 (in Gazz. Uff., 12 marzo 1999)._ Ammissione a finanziamento di progetti del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS - Legge 5 giugno 1990, n. 135. _ IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma - per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492; Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge 492/1993 che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome; Visto il decreto legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS; Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995, modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonchè il termine per il successivo inoltro al Comitato interministeriale per la programmazione economica delle istanze dei relativi finanziamenti; Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, è decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996; Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto legislativo n. 478/1996; Visto l'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente la disciplina delle modalità di ridestinazione dei finanziamenti residui alla data del 31 agosto 1996, secondo le modalità stabilite dall'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34 /1996, per gli interventi di edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica nonchè per il riordino delle competenze di questo comitato, a norma del predetto art. 7 della legge n. 94/1997; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, in base al quale è previsto che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo comitato siano trasferiti alle amministrazioni competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale; Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già oggetto delle deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1990 - e 30 luglio 1991; Vista la propria deliberazione n. 55 del 6 maggio 1998 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998 - con la quale si è provveduto alla ridestinazione dei finanziamenti residui relativi al programma AIDS, pari a L. 464.668.231.592, assegnando alle regioni interessate la somma complessiva di L. 270.861.646.433 sulla base degli interventi individuati ed accantonando la somma residua di L. 193.806.585.159 in attesa di ulteriori verifiche istruttorie da parte del Ministero della sanità; Considerato che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione prevista dal sopracitato decreto legislativo n. 430/1997, le amministrazioni interessate presentano a questo comitato, nell'ambito della predetta somma di L. 270.861.646.433, le relative richieste di finanziamento, secondo l'attuale procedura; Viste le istanze presentate dalla regione Veneto e dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù, concernenti, rispettivamente, l'ammissione a finanziamento del progetto relativo al completamento del nuovo gruppo operatorio e rianimazione dell'ospedale di Castelfranco Veneto (Treviso) e del progetto relativo all'acquisto attrezzature per potenziamento del laboratorio di virologia presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma; Visti i pareri del Ministero della sanità in data 18 dicembre 1998; Tenuto conto delle competenze attribuite dall'articolo 7, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico; Delibera: A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti: Regioni/Enti Mutuo a carico dello Stato - -Veneto:completamento del nuovo gruppooperatorio e rianimazione dell'Ospedaledi Castelfranco Veneto (Treviso) 1.500.000.000Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma:acquisto attrezzature per potenziamento deilaboratori 300.000.000L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il Comitato interministeriale per la programmazione economica della regolare attuazione della presente deliberazione. _Tipo Doc. DCMN_ Anno 1999_ Data 1999/01/22_ Decreto Ministeriale 22 gennaio 1999 (in Gazz. Uff., 25 gennaio, n. 19) (del Direttore generale del tesoro)._ Modificazione al decreto ministeriale 22 dicembre 1998 concernente: <>. _ Il Direttore generale del tesoro: Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria; Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75; Visto il decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni con il quale viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; Visto il decreto del 22 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998, con il quale è stato determinato il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate nell'ambito degli interventi suddetti, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1999; Vista la nota in data 21 gennaio 1999, con la quale il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari ha rettificato il dato, precedentemente comunicato, relativo alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor riferito al mese di novembre 1998, che è pari al 3,9734%; Considerato pertanto che i parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993 sono i seguenti: rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,100%; media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor: 3,9734%; Ritenuta valida la comunicazione del comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari in data 21 gennaio 1999; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: A modifica di quanto stabilito dal decreto del 22 dicembre 1998, richiamato in premessa, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile, è pari al 4,40%. In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1999 è pari al 5,20%. _Tipo Doc. DCRT_ Anno 1999_ Data 1999/07/02_ DECRETO 2 luglio 1999 (in Gazz. Uff., 08 luglio 1999, n. 158)._ Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1999, ai mutui per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999. _ IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria; Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75; Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il Ribor è l'Euribor; Vista la comunicazione del direttore generale del Tesoro pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 29 marzo 1999; Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 1999; Visto il dato, indicato nel circuito Reuters, relativo all'Euribor 365/360 a tre mesi e riferito al mese di maggio 1999; Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a: rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,602%; media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor: 2,615%; Ritenuti validi i dati sopra indicati; Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Il costo della provvista da utilizzarsi per i mutui, previsti dalle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 3,50%. In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1999 è pari al 4,30%. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DIRITTO PENALE – CARCERARIO Tipo Doc. LGG_ Anno 1999_ Data 1999/07/12_ LEGGE 12 luglio 1999, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 luglio 1999)._ Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave. _ La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale). 1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, sono soppresse le parole da "o che si trovi in condizioni di salute" fino alla fine del comma; b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. 4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135. 4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative". Art. 2. (Modifica all'articolo 276 del codice di procedura penale). 1. All'articolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie". Art. 3. (Modifiche all'articolo 286-bis del codice di procedura penale). 1. All'articolo 286-bis del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è abrogato; b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento. 3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275". Art. 4. (Modifiche all'articolo 299 del codice di procedura penale). 1. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-ter, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4-bis"; b) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: "4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286-bis, comma 3". Art. 5. (Introduzione dell'articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354). 1. Dopo l'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 47-quater. - (Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria). - 1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. 3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma. 4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma. 5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno. 6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio. 7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter. 9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate". Art. 6. (Modifica all'articolo 146 del codice penale). 1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice penale, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative". Art. 7. (Introduzione dell'articolo 211-bis del codice penale). 1. Dopo l'articolo 211 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 211-bis. - (Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza). - Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147". Art. 8. (Adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale). 1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. DIRITTO CIVILE E DIRITTO DEL LAVORO * * * * * Tipo Doc. LGG_ Anno 1990_ Data 1990/06/05_ Legge 5 giugno 1990, n. 135 (in Gazz. Uff., 8 giugno, n. 132)._ Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS. _ Vedi Testo Vigente Legge 5 giugno 1990, n. 135 (in Gazz. Uff., 8 giugno 1990, n. 132).ARTT. 5 – 6 –7.Art. 5. Accertamento dell'infezione. 1. Gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottanto tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita. 2. Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalità che non consentano l'indentificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche è emanata con decreto del Ministro della sanità che dovrà prevedere modalità differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositività. 3. Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate. 4. La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti. 5. L'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro. Art. 6. Divieti per i datori di lavoro. 1. é vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività. 2. Si applica alle violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Art. 7. Protezione dal contagio professionale. 1. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, sentiti la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e l'Istituto superiore di sanità, un decreto recante norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private. _Tipo Doc. LGG_ Anno 1992_ Data 1992/02/25_ Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (in Gazz. Uff., 6 marzo, n. 55)._ - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. _ Vedi Testo Vigente Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (in Gazz. Uff., 6 marzo 1992, n. 55).La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;Il Presidente della Repubblica:Promulga la seguente legge:Art. 1. 1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge. 2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonchè agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. 3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. 4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie. Art. 2. 1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. 2. L'indennizzo di cui al comma 1, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro. 4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale. Art. 3. 1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. 2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto. 3. Pe le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonchè la data dell'avvenuta infezione da HIV. 4. Alla domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 3, è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV alla domanda è allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonchè la data dell'avvenuto decesso. 5. Il medico che effettua la vaccinazione di cui all'art. 1 compila una scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse. 6. Il medico che effettua trasfusioni o somministra emoderivati compila una scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione. 7. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già subito la menomazione prevista dall'art. 1, il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Art. 4. 1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. 3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio. 4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Art. 5. 1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'art. 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. 2. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. 3. é facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione. Art. 6. 1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. 2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4. Art. 7. 1. Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti alla popolazione e in particolare ai donatori e ai soggetti riceventi materiali biologici umani, alle persone da vaccinare e alle persone a contatto. 2. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole ed alle comunità in genere. 3. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione. Art. 8. 1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanità. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19 miliardi per l'anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. _Tipo Doc. LGG_ Anno 1997_ Data 1997/07/25_ Legge 25 luglio 1997, n. 238 (in Gazz. Uff., 28 luglio, n. 174)._ Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. _ Vedi Testo Vigente Legge 25 luglio 1997, n. 238 (in Gazz. Uff., 28 luglio 1997, n. 174). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, consiste un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. 2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. 3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. |
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Pagina aggiornata il 13 Aprile 2005 |
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