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U.O. Malattie Infettive - Az. Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano |
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Area Legale Pubblicazioni |
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AIDS-Aiuto legale (Parte1/3) - G. M. Cannella
L’AIDS, negli anni a seguire il 1990, ha rappresentato un’emergenza di cui il legislatore ha dovuto occuparsi, sia per gli stimoli provenienti dal mondo scientifico – sanitario, sia per le emergenze sociali che la malattia evidenziava. Pertanto, si è avuto una produzione legislativa che, partendo da diversi ambiti d’applicazione, necessitava di un certo coordinamento sistematico normativo; il Testo Unico del 1990 è stato ed è una concreta risposta a tale necessità, anche se rimane parziale e in qualche modo circoscritto a quelli che sono gli aspetti amministrativi e di spesa pubblica. L’AIDS, purtroppo, in quest’ultimo decennio è diventata sempre di più una malattia sociale e ha mantenuto, anche per i suoi aspetti di pericolo di contagio e di categorie a rischio, delicati problemi di segretezza e di discriminazioni, in particolare nel mondo del lavoro. Abbiamo ritenuto che un concreto contributo, a chi si trova a convivere con le problematiche di cui sopra e a chi vuole dare il proprio aiuto, possa essere la raccolta dei principali atti normativi cui bisogna fare riferimento in ordine alle problematiche legali collegate all’AIDS.In particolare divideremo la nostra raccolta legislativa in quattro gruppi di norme: · quello relativo ai principi generali, in particolare i principi sanciti dalla carta costituzionale e dalla carta dei diritti dell’uomo;· quello relativo alle leggi organiche riferite agli aspetti di diritto amministrativo – pubblicistico; · quello relativo alle norme penali e al mondo carcerario;· quello relativo al diritto civile e del lavoro.Oltre ai testi normativi pubblicheremo alcune importanti massime giurisprudenziali.
COSTITUZIONEDELLA REPUBBLICA ITALIANAPRINCIPI FONDAMENTALI ART. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.ART. 3.- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di rdine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.ART. 4.- La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.ART. 24.- Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e in interessi legittimi.La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.ART. 32.- La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.ART. 34.- La scuola è aperta a tutti.L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.ART. 35.- La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, tutela il lavoro italiano all’estero.ART. 36.- Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.ART. 38.-Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrato dallo Stato.L’assistenza privata è libera.
CONVENZIONEPER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI ART. 14 Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra convenzione.
DIRITTO AMMINISTRATIVO _Tipo Doc. LGG_ Anno 1990_ Data 1990/06/05_ Legge 5 giugno 1990, n. 135 (in Gazz. Uff., 8 giugno, n. 132)._ Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS. _ Vedi Testo Vigente Legge 5 giugno 1990, n. 135 (in Gazz. Uff., 8 giugno 1990, n. 132).La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;Il Presidente della Repubblica:Promulga la seguente legge:Art. 1. Piano di interventi contro l'AIDS. 1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi, nell'ambito dell'apposito piano ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS: a) inteventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato, attuati con le modalità previste dall'azione programmata del Piano sanitario nazionale riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanità; b) costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonchè nelle cliniche ed istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi, con priorità per le opere di ristrutturazione e con graduale realizzazione delle nuove costruzioni, secondo le indicazioni che periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e il Consiglio sanitario nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle conseguenti esigenze assistenziali; c) assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie infettive e dei laboratori di cui alla lettera b), e del personale laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori negli ospedali, nonchè nelle cliniche ed istituti di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a graduale attuazione degli standard indicati dal decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1988, fino ad una spesa complessiva annua di lire 120 miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990; d) svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori dall'orario di servizio, con obbligo di frequenza e con corresponsione di un assegno di studio dell'importo di lire 4 milioni lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi; e) potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l'anno 1990; f) potenziamento dei servizi multizonali per le malattie a trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 6 miliardi, a regime; g) potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità. Per far fronte alle esigenze di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità previste dalla tabella B, quadro I lettere a) e b), quadro II lettere a) e b), quadro III lettera a) e quadro IV, annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519 e successive modificazioni, sono incrementate, a partire dal 1° gennaio 1991, rispettivamente di 4, 20, 5, 5, 5 e 20 unità. Al relativo onere, valutato in lire 2.018,5 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di sanità sono adeguate entro il 31 dicembre 1990, con la procedura di cui al comma terzo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519, in modo da assicurare un gettito in ragione d'anno non inferiore a lire 10.000 milioni. Le unità di personale di cui ai quadri II, III e IV, portati in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi espletati nell'ultimo quinquennio. 2. Le unità sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali, promuovono la graduale attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie presso il domicilio dei pazienti. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, per il tempo necessario, del personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione che opererà a domicilio secondo le stesse norme previste per l'ambiente ospedaliero con la consulenza dei medici del reparto stesso, la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e la collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali. Il trattamento a domicilio, entro il limite massimo di 2.100 posti da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze ed entro il limite di spesa complessiva annua di lire 60 miliardi, a regime, e di lire 20 miliardi per il 1990, può essere attuato anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni assistenziali diverse all'uopo convenzionate o a personale infermieristico convenzionato che opererà secondo le indicazioni dei responsabili del reparto ospedaliero. Le modalità di convenzionamento sono definite da un apposito decreto ministeriale. 3. Gli spazi per l'attività di ospedale diurno, da realizzare secondo le previsioni del comma 1, lettera b), sono funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, tra loro pienamente equivalenti agli effetti degli standard di personale. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti criteri uniformi per l'attivazione da parte delle unità sanitarie locali dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive e alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV, nonchè criteri uniformi per l'attivazione dei servizi di cui al comma 2 e sugli organici relativi. 4. Nelle singole regioni e province autonome, gli interventi di costruzione e ristrutturazione dei posti letto e quelli di adeguamento degli organici, entro le complessive previsioni quantitative stabilite al comma 1, lettere b) e c), possono essere realizzati anche in altri reparti che siano prevalentemente impegnati, secondo i piani regionali, nell'assistenza ai casi di AIDS, per oggettive e documentate condizioni epidemiologiche. 5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera b), si provvede con operazioni di mutuo, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro. I finanziamenti predetti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità. Alla relativa gestione si provvede con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109. All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in relazione alla mancata utilizzazione della quota di lire 3.000 miliardi autorizzata per il 1988 dal comma 5 dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), e al comma 2 si provvede con quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente, che vengono vincolate allo scopo. 7. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera f), si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2547 dello stato di previsione del Ministero della sanità. Art. 2. Interventi in materia di costruzioni e ristrutturazioni. 1. In considerazione della eccezionale urgenza degli interventi in materia di strutture ospedaliere per malattie infettive, sulla base del fabbisogno di posti letto per l'anno 1992 indicato nel piano triennale della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS in relazione all'andamento epidemiologico stimato di tale patologia, all'attuazione degli interventi necessari si provvede con le modalità di cui al presente articolo. 2. In relazione alle indicazioni tecniche della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, le regioni e le province autonome determinano e comunicano al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la distribuzione e la localizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per malattie infettive. In caso di mancata osservanza del termine, decide sulla materia il Ministro della sanità, sentita in via di urgenza la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS. 3. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi, suddiviso per regioni e province autonome e con l'indicazione delle localizzazioni e del dimensionamento delle strutture da realizzare. Con la stessa deliberazione il CIPE individua tra società con idonea qualificazione uno o più soggetti incaricati dell'espletamento, in concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma. La deliberazione del CIPE è resa esecutiva con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità. La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza è implicita per tutte le opere indicate nel decreto. La convenzione con il soggetto o i soggetti incaricati concessionari è stipulata dal Ministro della sanità sentito il Ministro dei lavori pubblici. 4. Il concessionario o i concessionari, anche mediante affidamento di incarichi professionali, provvedono: al compimento di tutte le operazioni preliminari, ivi compresi gli studi geologici e le espropriazioni; alla redazione dei progetti; all'assistenza ed istruttoria relativa agli appalti; alla direzione dei lavori, alla contabilità e all'assistenza fino ai collaudi. Il concessionario o i concessionari rispondono, altresì, mediante la previsione di penalità contrattuali, di eventuali carenze progettuali, nonchè del rispetto dei tempi convenuti per le opere da eseguire. 5. Il nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, esprime sui singoli progetti il parere di conformità per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e di coerenza con il programma nazionale. Sui progetti predisposti dal concessionario o dai concessionari il parere del nucleo di valutazione si estende, altresì, alla congruità della soluzione, ai prezzi applicati, alle singole categorie di opere e ai tempi di realizzazione. 6. Alla esecuzione degli interventi si provvede mediante contratti di appalto, previa gara da espletarsi ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, tra imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi ivi indicati. Per le opere di minore consistenza e comunque inferiori a 20 miliardi o nell'eventualità di opere da realizzare in sedi con lavori già in corso, si provvede utilizzando le più adeguate modalità previste dalla normativa vigente in materia di esecuzione delle opere pubbliche. I contratti di appalto devono globalmente riguardare il complesso delle opere e forniture necessarie per il funzionamento delle strutture di ricovero e dei laboratori, comprese le attrezzature e gli arredi, nonchè gli impianti e le attrezzature inere ti ai servizi di dignostica per immagini ad elevata tecnologia, da realizzare, ove mancanti, nei centri ospedalieri di più alta qualificazione. 7. Delle commissioni giudicatrici delle gare di cui al comma 6 fanno parte un rappresentante del Ministro della sanità e un rappresentante del Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità, nomina con propri decreti le commissioni di collaudo e assicura l'esercizio delle funzioni di alta sorveglianza. Art. 3. Conferenze regionali. 1. Per consentire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Ministro della sanità promuove, d'intesa con ciascuna regione, un'apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali. 2. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di essi nella seduta all'uopo convocata. 3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, quarto e quinto dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni. 4. In assenza di unanimità e su motivata richiesta del Ministro della sanità, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo. Tale decreto ha gli stessi effetti previsti dal comma 3. 5. Non sono comunque derogabili le norme della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, nonchè i vincoli di inedificabilità e le prescrizioni sostanziali contenute in vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale. Art. 4. Norme in materia di personale. 1. Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), alla copertura di posti vacanti di personale medico e laureato nelle strutture di ricovero per malattie infettive e nei laboratori nel triennio 1990-1992, si provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubbliche selezioni regionali per titoli, da effettuarsi a cura di apposita commissione nominata dall'assessore alla sanità della regione o provincia autonoma e composta dallo stesso assessore o da un suo rappresentante, con funzioni di presidente, da un professore universitario titolare di cattedra di malattie infettive, da un rappresentante dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di regione o della provincia autonoma, da un funzionario dirigente del Ministero della sanità designato dal Ministro, da un medico di ruolo in posizione apicale, incluso nell'elenco nazionale della disciplina delle malattie infettive, e da un funzionario della carriera amministrativa della regione o provincia autonoma, con funzioni di segretario. Si applicano alle selezioni i criteri di valutazione dei titoli previsti dalle vigenti disposizioni per i corrispondenti pubblici concorsi, con particolare considerazione, nell'ambito del curriculum formativo, alle attività svolte nel settore delle infezioni da HIV. Il bando per la prima selezione è emanato, per i posti disponibili, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in caso di inadempienza, il disposto di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. 2. Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), e in deroga alle vigenti disposizioni, alla copertura dei posti vacanti del personale non medico nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nel triennio 1990-1992, si provvede mediante pubbliche selezioni per titoli presso ciascuna unità sanitaria locale. Si applicano a tali selezioni le norme vigenti, per i corrispondenti pubblici concorsi, in materia di composizione delle commissioni esaminatrici e di criteri di valutazione dei titoli, con particolare considerazione, nell'ambito del curric lum formativo, alle attività svolte nel settore delle infezioni da HIV. 3. Le unità sanitarie locali, entro la concorrenza di spesa di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), organizzano annualmente corsi di formazione e di aggiornamento per il personale che opera presso i reparti ospedalieri di malattie infettive, con specifico riferimento ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attività di assistenza, ai problemi psicologici e sociali e a quelli che derivano dal collegamento funzionale nel trattamento a domicilio. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto disciplina l'istituzione e l'effettuazione dei corsi, nonchè le modalità di erogazione dell'assegno da corrispondere ai partecipanti. 4. Con le stesse procedure previste dal presente articolo si provvede alla assunzione delle unità di personale sanitario e tecnico di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), del personale dei laboratori di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), e del personale occorrente per l'adeguamento degli organici nei reparti di cui all'art. 1, comma 4, utilizzando, per le commissioni di cui al comma 1 del presente articolo, docenti universitari e medici delle specifiche discipline. 5. Per far fronte alle esigenze assistenziali connesse agli interventi previsti dalla presente legge e nei limiti dei posti previsti nelle piante organiche, le unità sanitarie locali possono provvedere, in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione per chiamata diretta di infermieri professionali, con rapporto di lavoro a tempo parziale, da reperirsi tra gli infermieri professionali in quiescenza che non abbiano raggiunto i limiti d'età per il pensionamento. Le assunzioni per chiamata diretta sono possibili solo qualora le procedure di reclutamento per titoli previste dal comma 2 non abbiano coperto le dotazioni organiche disponibili. Il reclutamento per chiamata diretta è effettuato sulla base di graduatorie per titoli. Il rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato a tempo determinato e con la tutela previdenziale propria di tale tipo di rapporto. 6. L'assunzione ha luogo sulla base di graduatorie predisposte dai coordinatori amministrativi e sanitari tenendo conto dei punteggi previsti dalle vigenti norme sui pubblici concorsi per i titoli di carriera, di studio ed accademici. 7. Il trattamento giuridico ed economico del predetto personale viene definito nell'ambito della contrattazione per il comparto del Servizio sanitario nazionale. Art. 5. Accertamento dell'infezione. 1. Gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottanto tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita. 2. Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalità che non consentano l'indentificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche è emanata con decreto del Ministro della sanità che dovrà prevedere modalità differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositività. 3. Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate. 4. La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti. 5. L'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro. Art. 6. Divieti per i datori di lavoro. 1. é vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività. 2. Si applica alle violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Art. 7. Protezione dal contagio professionale. 1. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, sentiti la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e l'Istituto superiore di sanità, un decreto recante norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private. Art. 8. Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS. 1. é istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, del quale fanno parte i Ministri della sanità, per gli affari sociali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici. 2. Il Comitato interministeriale coordina gli interventi per la attuazione del piano globale di lotta all'AIDS e indica le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni della epidemia da HIV. 3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV. Art. 9. Programmi delle regioni e delle province autonome. 1. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono i programmi per le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e) e f), e comma 2. Decorso tale termine senza che siano stati adottati da parte delle regioni e delle province autonome i suddetti programmi, il Ministro della sanità procede alla nomina di commissari per il compimento degli atti necessari. 2. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando personale già in servizio o personale in posizione di comando dalle unità sanitarie locali, istituiscono centri di riferimento aventi il compito di coordinare l'attività dei servizi e delle strutture interessate alla lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza epidemiologica e di pianificare gli interventi di informazione e formazione. La responsabilità dei centri deve essere affidata a personale medico che sia almeno in possesso dell'idoneità nazionale per le funzioni di primario di malattie infettive. Art. 10. Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. _Tipo Doc. CIPE_ Anno 1990_ Data 1990/09/12_ Comunicato CIPE (in Gazz. Uff., 12 settembre, n. 213)._ Programma di interventi per la lotta all'AIDS. _ Il CIPE, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1990, ha approvato il Programma nazionale di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135. _Tipo Doc. DCMN_ Anno 1990_ Data 1990/10/27_ Decreto Ministeriale 27 ottobre 1990 (in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 282)._ Modalità e procedure degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135. _ Il Ministro del tesoro:Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;Visto l'art. 1, comma 1, della richiamata legge, che, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, autorizza l'attuazione di interventi dallo stesso comma indicati;Visto, in particolare, il comma 5 della predetta norma, il quale dispone che al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera b), concernenti la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonchè nelle cliniche ed istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro de tesoro;Considerato che occorre emanare il previsto decreto per l'attivazione dei mutui da contrarsi con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati;Ritenuto che i finanziamenti accordati dalla BEI e dalla Cassa depositi e prestiti sono da effettuarsi secondo le modalità e le procedure praticate da detti organismi;Attesa la necessità di provvedere in merito;Decreta:Art. 1. 1. I mutui di cui all'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135, destinati al finanziamento degli interventi in materia di costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonchè nelle cliniche ed istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono accordati al Ministero del tesoro, oltre che dalla Banca europea per gli investimenti e dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti di credito speciale e dalle sezioni autonome per il finanziamento delle opere pubbliche. 2. L'intervento degli istituti di credito di cui al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e di vigilanza che ne regolamentano l'attività. Art. 2. 1. Ai fini dell'assunzione dei mutui di cui all'art. 1, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi, il Ministero della sanità provvederà a trasmettere al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Div. XIII, apposita richiesta con l'indicazione delle effettive esigenze nell'ambito dell'anzidetto plafond. 2. Il Ministero del tesoro, ricevuta la richiesta, perfeziona l'operazione di finanziamento, stipulando apposita convenzione con l'istituto di credito o con gli istituti di credito costituiti in pool. 3. I rapporti finanziari tra gli istituti di credito partecipanti al pool, derivanti dalla somministrazione del mutuo e dalle riscossioni delle rate di ammortamento, sono regolati esclusivamente tra di loro, rilevando nei rapporti esterni il solo istituto capofila. Art. 3. 1. L'istituto di credito mutuante, in proprio o in quanto capofila nei casi di pool, deve versare, entro quindici giorni dalla data di ricevimento del decreto ministeriale che approva e rende esecutiva la convenzione, l'importo del mutuo in unica soluzione al cap. 3385, capo X, iscritto nello stato di previsione di entrata del bilancio dello Stato, trasmettendo alla Direzione generale del Tesoro - Div. XIII, l'originale della quietanza di versamento rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato. 2. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, successivamente all'accreditamento dell'importo del mutuo nel capitolo di entrata del bilancio, indicato nel precedente comma, dispone, su richiesta della Direzione generale del Tesoro che dovrà produrre l'originale della predetta quietanza di versamento, la riassegnazione delle relative somme nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. Art. 4. 1. I mutui di cui all'art. 1 avranno durata non inferiore a dieci anni e non superiore a quindici anni e potranno essere regolati a tasso fisso o a tasso variabile. 2. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso, il tasso di interesse annuo posticipato applicabile - o l'equivalente semestrale - non può superare il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo. 3. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri: a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposte, pubblicato nel bollettino o supplemento al bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia; b) tasso medio della lira interbancaria pubblicato nel bollettino o supplemento al bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, con una maggiorazione pari al massimo allo 0,75%. Al dato come sopra rilevato va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80. Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro. 4. L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello in cui è stata perfezionata la convenzione. Art. 5. 1. Le rate di ammortamento sono corrisposte in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno e per tutta la durata dei mutui, dal Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Div. XIII, agli istituti di credito interessati. 2. Gli eventuali interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso previsto per l'operazione di mutuo, saranno corrisposti, con le modalità di cui al precedente comma, unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono ed il loro importo sarà gravato degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso. 3. Gli istituti di credito mutuanti faranno tenere al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Div. XIII, con almeno novanta giorni di anticipo, gli avvisi di pagamento nei quali dovranno essere specificate le varie componenti (interessi, capitale, spread) della somma da pagare e le modalità dell'accredito, in particolare gli estremi del conto in essere presso la Banca d'Italia. _Tipo Doc. DCMN_ Anno 1991_ Data 1991/07/31_ Decreto Ministeriale 31 luglio 1991 (in Gazz. Uff., 9 gennaio, n. 6)._ Modificazioni al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS. _ Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità:Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;Visto in particolare il terzo comma dell'art. 2 della predetta legge che tra l'altro demanda al CIPE l'approvazione del programma di interventi suddiviso per regioni e province autonome, con l'indicazione della localizzazione e del dimensionamento delle strutture da realizzare;Vista la deliberazione del CIPE in data 3 agosto 1990 con la quale è stato approvato il programma anzidetto;Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, in data 14 dicembre 1990, con il quale, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della predetta legge n. 135/1990, si è reso esecutivo il piano di interventi anzidetto;Vista la proposta del Ministro della sanità al CIPE in data 1° febbraio 1991 (rettificata con nota del 3 maggio 1991), concernente alcune variazioni da apportare, su richiesta delle regioni interessate, alle localizzazioni delle strutture indicate nel programma medesimo, nel termine complessivo dei posti letto già definiti;Considerato che il diverso evolversi della malattia nell'ambito regionale rende necessaria una costante valutazione dei relativi bisogni con conseguente necessità di adeguare il programma già approvato alle mutate esigenze, sempre restando nel limite complessivo dei posti letto già definiti;Vista la deliberazione del CIPE in data 30 luglio 1991, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, proposte dal Ministro della sanità;Decreta:Sono rese esecutive le modificazioni al programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS -- approvate dal CIPE nella seduta del 30 luglio 1991 -- relative alle localizzazioni delle strutture indicate nel programma medesimo, afferenti le regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lazio e Calabria, nei limiti dei posti letto già definiti.Le modificazioni anzidette sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.(Si omettono gli allegati). _Tipo Doc. DCMN_ Anno 1991_ Data 1991/09/13_ Decreto Ministeriale 13 settembre 1991 (in Gazz. Uff., 24 settembre, n. 224)._ Approvazione degli schemi tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate. _ Il Ministro della sanità:Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, <>;Visto in particolare l'art. 1, comma 2, di detta legge che disciplina l'attivazione, da parte delle unità sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali, di servizi per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;Considerato che il trattamento di cui trattasi può essere attuato sia presso il domicilio dei pazienti, con l'eventuale ricorso ad istituzioni di volontariato ed organizzazioni assistenziali diverse, sia presso idonee residenze collettive o case alloggio, sulla base di convenzioni le cui modalità devono essere definite da apposito decreto ministeriale;Considerato che con atto di indirizzo e coordinamento, in corso di emanazione ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono stabiliti criteri uniformi per l'attivazione da parte delle unità sanitarie locali dei servizi di cui trattasi, in ottemperanza a quanto è previsto, al riguardo, dal comma 3 del richiamato art. 1 della legge 5 giugno 1990, n. 135;Ritenuto di definire, conseguentemente, le modalità del convenzionamento, approvando due schemi-tipo da utilizzare ai fini della disciplina dei rapporti di cui trattasi;Visto il parere in merito espresso dal Consiglio sanitario nazionale e dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS;Decreta:Articolo unico. Sono approvati gli schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti tra unità sanitarie locali ed istituzioni del volontariato ed organizzazioni assistenziali diverse, e tra le unità sanitarie locali e strutture che gestiscono residenze collettive o case alloggio nei testi allegati al presente decreto, rispettivamente sotto le lettere A) e B).(Si omettono gli allegati). _Tipo Doc. DPR_ Anno 1991_ Data 1991/09/14_ Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 (in Gazz. Uff., 18 settembre 1991, n. 219)._ Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate. _ Vedi Testo Storico Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 (in Gazz. Uff., 18 settembre, n. 219).(Omissis). Art. 1. Articolazione dei servizi per il trattamento a domicilio. 1. La programmazione degli interventi indicati nelle premesse nei confronti dei soggetti affetti da AIDS, con patologie ad essa correlate, per i quali sia stata effettuata la notifica del caso secondo la normativa vigente, è effettuata, da parte delle regioni e province autonome, tenendo conto dei seguenti indirizzi: a) attivazione presso residenze collettive o case alloggio, che siano dotate di personale in possesso degli indispensabili requisiti di esperienza ed idoneità professionale, di un numero di posti per il trattamento di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate pari al 25 per cento di quelli complessivamente disponibili, da utilizzare quando sussistano condizioni di inadeguatezza e difficoltà ambientali che non consentano il trattamento a domicilio; b) attivazione del trattamento a domicilio per il restante 75 per cento dei posti complessivamente disponibili, ricorrendo per il 25 per cento dei posti a convenzioni con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse e, per il 50 per cento dei posti, alla diretta attività assistenziale del personale del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione. 2. Il trattamento di cui al comma 1, lettera a), è attuato prioritariamente nei confronti dei soggetti affetti da AIDS con più rilevanti limitazioni dell'autosufficienza o in condizioni di terminalità. 3. Per i soggetti affetti da AIDS con manifestazioni patologiche di minore rilevanza potranno essere stipulate convenzioni ai fini dell'assistenza presso residenze collettive o case alloggio anche in deroga alle modalità e condizioni stabilite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), con retta giornaliera commisurata alle effettive prestazioni assistenziali erogate, quando per oggettive difficoltà ambientali risulti impossibile attuare il trattamento assistenziale presso il loro privato domicilio. Art. 2. Destinazione delle risorse finanziarie. 1. Sulla base della ripartizione degli interventi di cui all'art. 1, le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attivazione dei servizi di trattamento a domicilio sono così destinate: a) lire 23 miliardi per la stipula di convenzioni con idonee residenze collettive o case alloggio, secondo modalità e condizioni da definire con l'apposito decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, entro il complessivo numero di 525 posti a livello nazionale e sulla base di una retta media giornaliera di lire 120 mila, comprensiva degli oneri di assistenza sanitaria medico-generica, infermieristica e riabilitativa, del trattamento alberghiero, nonché delle attività di aiuto o sostegno alla persona; b) lire 15 miliardi per la stipula di convenzioni per l'assistenza a domicilio con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse, secondo modalità e condizioni da definire con l'apposito decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 2, della citata legge n. 135, entro il complessivo numero di 525 posti a livello nazionale e sulla base di un contributo medio giornaliero di lire 80 mila, comprensivo della spesa per l'assistenza sanitaria medico-generica, infermieristica e riabilitativa, nonché di quella relativa alle attività di aiuto e sostegno domestico, qualora l'ente locale competente non sia in grado di sopperirvi in tutto o in parte; c) lire 16 miliardi per l'integrazione degli organici dei reparti di ricovero di malattie infettive e degli altri reparti eventualmente individuati dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 135, con 290 unità di infermieri professionali e, ove necessario, con 90 unità di medici, psicologi e assistenti sociali da utilizzare nelle attività relative al trattamento a domicilio, per il complessivo numero di 1050 assistiti a livello nazionale; d) lire 6 miliardi per spese organizzative e di viaggio e per altre eventuali spese necessarie per l'attuazione della assistenza domiciliare. 2. Al personale di cui al comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni sulla formazione e sull'aggiornamento professionale previste dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge n. 135. Art. 3. Collegamento, controllo e rilevazione dati. 1. Al personale di cui all'art. 2, lettera c), va attribuito, oltre il compito di assicurare il trattamento a domicilio nei confronti dei soggetti che non fruiscono del trattamento attraverso le istituzioni di volontariato e le organizzazioni assistenziali convenzionate, nel rispetto delle norme di protezione di cui al decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1990, anche quello di attuare il collegamento, il controllo e la rilevazione dei dati informativi riguardanti la generalità dei soggetti in trattamento a domicilio. 2. Il personale infermieristico potrà essere, se necessario, reperito anche mediante convenzioni conformi allo schema definito con il decreto di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 135, ovvero mediante assunzioni per chiamata diretta, con rapporti di lavoro a tempo parziale a norma dell'art. 4, comma 5, della stessa legge. Art. 4. Programma regionale degli interventi. 1. La ripartizione degli interventi secondo i rapporti di proporzionalità specifici negli articoli 1 e 2, con riferimento alla dimensione nazionale, costituisce per quanto attiene l'ambito della programmazione regionale un criterio orientativo, che le singole regioni dovranno sottoporre ad attenta verifica adeguando le soluzioni concrete alle esigenze locali e, in particolare, alla effettiva disponibilità nei diversi ambiti territoriali di idonee strutture residenziali collettive da utilizzare per l'attività assistenziale in collaborazione con i reparti ospedalieri ed alla concreta possibilità di fruire dell'apporto di istituzioni di volontariato o organizzazioni assistenziali per lo svolgimento in regime di convenzione delle attività innanzi precisate, in alternativa al trattamento da garantire mediante il diretto impiego del personale del reparto ospedaliero. 2. La ripartizione delle unità di personale infermieristico e dell'altro eventuale personale previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito di ogni regione e provincia autonoma, dovrà aver luogo tenendo conto dell'effettivo impegno assistenziale che fa carico alle diverse strutture ospedaliere, evitando dispersioni ingiustificate. _Tipo Doc. DPR_ Anno 1991_ Data 1991/09/14_ Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 (in Gazz. Uff., 18 settembre, n. 219)._ Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate. _ Vedi Testo Vigente Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 (in Gazz. Uff., 18 settembre 1991, n. 219).Il Presidente della Repubblica:Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanità;Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente programmi di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 135 del 1990 che prevede:a) che siano gradualmente attivati servizi per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate finalizzati a garantire una idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie presso il domicilio dei pazienti;b) che il trattamento a domicilio abbia luogo mediante l'impiego del personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione, con la consulenza dei medici del reparto stesso, con la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e la collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali;c) che il trattamento a domicilio possa essere attuato anche presso residenze collettive o case alloggio, con il ricorso a personale infermieristico convenzionato che opererà secondo le indicazioni dei responsabili del reparto ospedaliero;Considerato che per l'attivazione di servizi di cui trattasi, entro il limite massimo di 2100 posti, vengono dalla legge destinati 20 miliardi per l'anno 1990 e 60 miliardi a regime, a partire dall'anno 1991;Atteso che, con deliberazione del CIPE del 28 giugno 1990, è stata ripartita tra le regioni e province autonome la disponibilità relativa all'anno 1990, in ragione del numero dei casi di AIDS registrati a tutto il 31 marzo 1990, e che sulla base del medesimo criterio è stata effettuata anche la ripartizione delle disponibilità finanziarie per l'anno 1991;Visto il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 135 del 1990, con il quale si stabilisce che con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano determinati criteri uniformi per l'organizzazione dei servizi di cui trattasi, anche per ciò che attiene agli organici del personale;Tenuto conto degli approfondimenti effettuati, nell'ambito della Commissione nazionale per la lotta all'AIDS, circa i criteri per una adeguata organizzazione che corrisponda, tra l'altro, alle differenti esigenze che si presentano nelle varie realtà locali;Visto l'art. 5, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 3 luglio 1991;Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;Decreta:E approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni.Art. 1. Articolazione dei servizi per il trattamento domicilio. 1. La programmazione degli interventi indicati nelle premesse nei confronti dei soggetti affetti da AIDS, con patologie ad essa correlate, per i quali sia stata effettuata la notifica del caso secondo la normativa vigente, è effettuata, da parte delle regioni e province autonome, tenendo conto dei seguenti indirizzi: a) attivazione presso residenze collettive o case alloggio, che siano dotate di personale in possesso degli indispensabili requisiti di esperienza ed idoneità professionale, di un numero di posti per il trattamento di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate pari al 25 per cento di quelli complessivamente disponibili, da utilizzare quando sussistano condizioni di inadeguatezza e difficoltà ambientali che non consentano il trattamento a domicilio; b) attivazione del trattamento a domicilio per il restante 75 per cento dei posti complessivamente disponibili, ricorrendo per il 25 per cento dei posti a convenzioni con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse e, per il 50 per cento dei posti, alla diretta attività assistenziale del personale del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione. 2. Il trattamento di cui al comma 1, lettera a), è attuato prioritariamente nei confronti dei soggetti affetti da AIDS con più rilevanti limitazioni dell'autosufficienza o in condizioni di terminalità. 3. Per i soggetti affetti da AIDS con manifestazioni patologiche di minore rilevanza potranno essere stipulate convenzioni ai fini dell'assistenza presso residenze collettive o case alloggio anche in deroga alle modalità e condizioni stabilite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), con retta giornaliera commisurata alle effettive prestazioni assistenziali erogate, quando per oggettive difficoltà ambientali risulti impossibile attuare il trattamento assistenziale presso il loro privato domicilio. Art. 2. Destinazione delle risorse finanziarie. 1. Sulla base della ripartizione degli interventi di cui all'art. 1, le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attivazione dei servizi di trattamento a domicilio sono così destinate: a) lire 23 miliardi per la stipula di convenzioni con idonee residenze collettive o case alloggio, secondo modalità e condizioni da definire con l'apposito decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, entro il complessivo numero di 525 posti a livello nazionale e sulla base di una retta media giornaliera di lire 120 mila, comprensiva degli oneri di assistenza sanitaria medico-generica, infermieristica e riabilitativa, del trattamento alberghiero, nonchè delle attività di aiuto o sostegno alla persona; b) lire 15 miliardi per la stipula di convenzioni per l'assistenza a domicilio con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse, secondo modalità e condizioni da definire con l'apposito decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 2, della citata legge n. 135, entro il complessivo numero di 525 posti a livello nazionale e sulla base di un contributo medio giornaliero di lire 80 mila, comprensivo della spesa per l'assistenza sanitaria medico-generica, infermieristica e riabilitativa, nonchè di quella relativa alle attività di aiuto e sostegno domestico, qualora l'ente locale competente non sia in grado di sopperirvi in tutto o in parte; c) lire 16 miliardi per l'integrazione degli organici dei reparti di ricovero di malattie infettive e degli altri reparti eventualmente individuati dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 135, con 290 unità di infermieri professionali e, ove necessario, con 90 unità di medici, psicologi e assitenti sociali da utilizzare nelle attività relative al trattamento a domicilio, per il complessivo numero di 1050 assistiti a livello nazionale; d) lire 6 miliardi per spese organizzative e di viaggio e per altre eventuali spese necessarie per l'attuazione della assistenza domiciliare. 2. Al personale di cui al comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni sulla formazione e sull'aggiornamento professionale previste dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge n. 135. Art. 3. Collegamento, controllo e rilevazione dati. 1. Al personale di cui all'art. 2, lettera c), va attribuito, oltre il compito di assicurare il trattamento a domicilio nei confronti dei soggetti che non fruiscono del trattamento attraverso le istituzioni di volontariato e le organizzazioni assistenziali convenzionate, nel rispetto delle norme di protezione di cui al decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1990, anche quello di attuare il collegamento, il controllo e rilevazione dei dati informativi riguardanti la generalità dei soggetii in trattamento a domicilio.2. Il personale infermieristico potrà essere, se necessario, reperito anche mediante convenzioni conformi allo schema definito con il decreto di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 135, ovvero mediante assunzioni per chiamata diretta, con rapporti di lavoro a tempo parziale a norma dell'art. 4, comma 5, della stessa legge. Art. 4. Programma regionale degli interventi. 1. La ripartizione degli interventi secondo i rapporti di proporzionalità specificati negli articoli 1 e 2, con riferimento alla dimensione nazionale, costituisce per quanto attiene l'ambito della programmazione regionale un criterio orientativo, che le singole regioni dovranno sottoporre ad attenta verifica adeguando le soluzioni concrete alle esigenze locali e, in particolare, alla effettiva disponibilità nei diversi ambiti territoriali di idonee strutture residenziali collettive da utilizzare per l'attività assistenziale in collaborazione con i reparti ospedalieri ed alla concreta possibilitàdi fruire dell'apporto di istituzioni di volontariato o organizzazioni assistenziali per lo svolgimento in regime di convenzione delle attività innanzi precisate, in alternativa al trattamento da garantire mediante il diretto impiego del personale del reparto ospedaliero. 2. La ripartizione delle unità di personale infermieristico e dell'altro eventuale personale previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito di ogni regione e provincia autonoma, dovrà aver luogo tenendo conto dell'effettivo impegno assistenziale che fa carico alle diverse strutture ospedaliere, evitando dispersioni ingiustificate. _Tipo Doc. DPC_ Anno 1991_ Data 1991/11/15_ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1991 (in Gazz. Uff., 19 novembre, n. 271)._ Delega al Ministro della sanità per l'esercizio delle funzioni di presidente del Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS. _ Il Presidente del Consiglio dei Ministri:Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135;Considerato che, a termini dell'art. 8 della legge 5 giugno 1990, n. 135, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS;Ritenuto opportuno delegare al Ministro della sanità le funzioni di presidente del predetto Comitato;Decreta:Il Ministro della sanità, on. prof. Francesco De Lorenzo, è delegato ad esercitare le funzioni di presidente del Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS. _Tipo Doc. DCMN_ Anno 1994_ Data 1994/02/17_ Decreto Ministeriale 17 febbraio 1994 (in Gazz. Uff., 11 marzo, n. 58)._ Modalità e procedure per la concessione di mutui destinati al finanziamento degli interventi per la prevenzione e lotta contro l'AIDS. _ Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità:Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;Visto l'art. 1, comma 1, lettera b), della richiamata legge, che, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, autorizza l'attuazione di interventi concernenti la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonchè nelle cliniche ed istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;Visto l'art. 1, comma 1, della suddetta legge n. 492/1993, il quale prevede che, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art. 1, comma 1, lettera b ), della legge 5 giugno 1990, n. 135;Visto l'art. 1, comma 2, della menzionata legge n. 492, il quale stabilisce che la prosecuzione del programma di cui al comma 1 è affidata direttamente alle regioni, alle università degli studi con policlinici a gestione diretta, nonchè agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla base del piano di intervento già approvato, di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991 e dei successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle regioni, nonchè dalle indicazioni emerse dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996);Visto l'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 492 il quale prevede che alla realizzazione del programma di cui all'art. 1, comma 1, gli enti competenti provvedono mediante operazioni di mutuo con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito e le aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, nell'ambito della cifra di lire 2.100 miliardi stanziati a tal fine;Visto l'art. 3, comma 3, della succitata legge di conversione, il quale stabilisce che gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma 2 sono assunti a carico del bilancio dello Stato, come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135;Considerato che occorre emanare il previsto decreto per l'attivazione dei mutui da contrarsi con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati;Ritenuto che i finanziamenti accordati dalla B.E.I. e dalla Cassa depositi e prestiti sono da effettuarsi secondo le modalità e le procedure praticate da detti organismi;Attesa la necessità di provvedere in merito;Decreta:Art. 1. 1. I mutui di cui all'art. 3, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 492, destinati al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135, per la prevenzione e lotta contro l'AIDS, sono accordati alle regioni, alle università degli studi con policlinici a gestione diretta nonchè agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti in via prioritaria dalla B.E.I. e dalla Cassa depositi e prestiti e, previo accertamento della indisponibilità di detti organismi ad effettuare tali operazioni, da enti creditizi, all'uopo abilitati, nel rispetto delle norme legislative regolamentari e statutarie che ne regolano l'attività. 2. I mutui di cui al primo comma saranno concessi con ammortamento a carico dello Stato, nel limite della spesa ammissibile risultante dal progetto esecutivo di cui siano state accertate dai competenti organi regionali la completezza di tutti gli elementi tecnici, nonchè la conformità con il programma degli interventi e con la relativa ripartizione delle quote di finanziamento approvati dal CIPE, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 492/1993, tenuto conto dei mezzi finanziari già a disposizione del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 135/1990. 3. I mutui accordati dalla B.E.I. saranno regolati dalle disposizioni contenute nei relativi contratti da stipularsi tra il Ministero del tesoro, gli enti mutuatari e la B.E.I. stessa. |
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Pagina aggiornata il 13 Aprile 2005 |
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